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LEGGE 10/1991: l’approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio

Questa legge prende in considerazione tanti aspetti riguardanti l’impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l’art. 26 comma 5, che recita testualmente: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”. In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all’assemblea regolarmente convocata. Pertanto, in un’assemblea condominiale in seconda convocazione – regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio – si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all’assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla “Sentenza del 06/03/2001 del Tribunale di Roma”.

D.P.R. 551/1999: obbligatorietà della contabilizzazione del calore

Questo decreto prende nuovamente in esame l’impiantistica dei sistemi di riscaldamento. L’art. 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione. Si fa presente che in questi casi è tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa la contabilizzazione diretta del calore (un solo contatore per ogni unità immobiliare).

Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche

I 2 decreti legislativi prendono in considerazione una serie di aspetti tecnici sul rendimento energetico in edilizia, rettificando anche alcune parti della precedente Legge 10/1991. Relativamente alla contabilizzazione del calore, l’allegato 1 del 192/2005 e l’allegato 1-11 del 311/2006 impongono l’installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico.

D.P.R. 59/2009: obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata

Questo decreto, noto tra gli addetti ai lavori in quanto disciplina la certificazione energetica degli edifici, obbliga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nel caso in cui l’edificio con impianto centralizzato abbia dei locali che superano i valori massimi di temperatura consentiti dalla legge; l’installazione del sistema deve avvenire tassativamente solo in caso di sostituzione del generatore di calore.

NORMA EN 834: norme tecniche sui ripartitori di calore

Questa norma europea descrive le caratteristiche tecniche che si richiedono agli apparecchi elettronici per la contabilizzazione indiretta del calore (contatori di calore, ripartitori di calore o contabilizzatori che dir si voglia).

NORMA UNI 10200/2013: norme tecniche sull’installazione e il servizio di contabilizzazione del calore

Questa norma italiana fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore di ogni utenza negli impianti di riscaldamento centralizzati dotati di impianto di contabilizzazione. La norma non ha forza di legge, ma può essere molto utile in sede contrattuale per regolare il rapporto tra il condominio e chi installa e gestisce la contabilizzazione.

NORMA EN 442/1999: norme tecniche sulla determinazione della potenza radiante dei termosifoni

Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell’impianto di contabilizzazione, poiché tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell’impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005.

D.lgs 102/2014: obbligo definitivo della contabilizzazione del calore

Si legge all’art.9 comma 5: “è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016[…] di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.[…] Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari”.

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